Un
vero e proprio riadeguamento normativo ed organizzativo del servizio
antincendi avviene
solo nel 1961. Con
la Legge n. 469 del 13 maggio del 1961
che si attua un nuovo tipo di organizzazione
negli aspetti fondamentali tuttora esistente. Sono soppressi i singoli
Corpi provinciali e la Cassa Sovvenzioni Antincendi, i cui patrimoni
passano allo Stato, e si istituisce un unico Corpo nazionale a carattere
civile. Quest'ultimo viene organicamente suddiviso in Comandi provinciali,
Distaccamenti e Posti di vigilanza, secondo la vecchia disposizione
dei Corpi provinciali. A detta strutturazione si affianca una novità
importante, indice del mutamento organizzativo complessivo: vengono
istituiti gli Ispettorati di zona, regionali e interregionali, che hanno
il compito di realizzare il coordinamento funzionale dei Comandi provinciali.
Le norme riguardanti i compiti dei Comandi restano le stesse, con una
insistenza maggiore sulle responsabilità inerenti la prevenzione
incendi, così come vengono ribadite quelle inerenti il personale.
Quella
che invece risulta essere fortemente innovativa è la caratterizzazione
civile del Corpo, con la conseguente applicazione per tutti coloro che
sono in organico delle norme inserite nel Testo unico degli impiegati
civili dello Stato, cioè il D.P.R.
n. 3 del 1957. Nello stesso anno si completano le norme
riguardanti il personale, con la Legge
n. 1169 del 31 ottobre 1961, mediante la quale viene
istituito il Ruolo Tecnico Antincendi, comprendente una carriera direttiva
ed una carriera di concetto. Non viene più richiesto il requisito
di Ufficiale delle Forze Armate ne quello dell'esercizio della professione.
Una ulteriore modifica dei servizi Antincendi viene attuata in seguito
alle calamità naturali che funestano il Paese negli anni sessanta,
con la Legge n. 996
dell'8 dicembre del 1970, inerente Norme sul soccorso
e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità. Con questa
legge la Direzione Generale dei Servizi Antincendi, presso il Ministero
dell'Interno, assunse la denominazione di Direzione Generale della Protezione
Civile e dei Servizi Antincendi e le strutture del Corpo, pur mantenendo
le attribuzioni previste furono così riordinate: Ispettore generale
capo, Servizio tecnico centrale, Scuole centrali antincendi e di protezione
civile, Centro studi ed esperienze, Ispettorati regionali ed interregionali,
Comandi provinciali, Distaccamenti e Posti di vigilanza, Colonne mobili
regionali di soccorso.
A
latere di queste strutture viene istituito anche un Servizio Sanitario
del Corpo ed un Servizio ginnico-sportivo. Rispetto alla specifica situazione
di calamità, oggetto principale della legge, il Corpo è
tenuto ad assicurare gli interventi tecnici urgenti e l'assistenza di
primo soccorso alle popolazioni colpite. Per questo motivo sono istituiti
dei reparti mobili di immediato impiego, adeguatamente e specialisticamente
attrezzati. Il Corpo viene dotato di un Servizio Telecomunicazioni costituito
da un Centro Radio e da Laboratori Radio Regionali ed Interregionali.
Detto Servizio congiunge, per le vie dell'etere, i Comandi da un estremo
all'altro dell'Italia ed allaccia le Sedi con gli automezzi eventualmente
operanti nelle località sinistrate. Una caratterizzazione più
marcatamente civile dei servizi espletati dai Vigili del Fuoco viene
data mediante la Legge n. 850 del 27 dicembre
1973. Con essa vengono ristrutturati i ruoli del personale
e sono specificate nuove figure professionali del Servizio ginnico-sportivo
e del Servizio sanitario. Viene inoltre introdotto per la prima volta
in organico personale del ruolo amministrativo-contabile con funzioni
di supporto all'attività del Corpo stesso.
Scompaiono
le vecchie denominazioni di origine militare del personale permanente
operativo, che vengono sostituite con altre, più attinenti al
servizio civile. Non esistono più Ufficiali, Sottufficiali ecc.,
ma Ingegneri, Geometri o Periti del ruolo tecnico, Capi reparto, Capi
squadra e Vigili. La Legge n. 930 del
23 dicembre 1980 è
un nuovo importante complesso di norme che regolano l'Organizzazione
dei Vigili del Fuoco. Con essa si specifica che il Servizio Tecnico
Centrale deve predisporre l'elaborazione e l'aggiornamento della normativa
nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, partecipando
alla formulazione delle norme internazionali in tema di prevenzione
ed interventi aeroportuali, nonché predisporre programmi di addestramento,
di acquisto macchinari e materiale tecnico.
Viene
istituito il Servizio Ispettivo Antincendi Aeroportuale e Portuale,
funzionalmente connesso con il Servizio Tecnico Centrale, suddiviso
in tre Ispettorati, rispettivamente per l'Italia settentrionale, l'Italia
centrale e la Sardegna, e per l'Italia meridionale e la Sicilia. La
ulteriore legge n. 66 del 4 marzo del
1982, autorizza l'espletamento di concorsi per l'immissione
in ruolo di altri vigili del fuoco, con una riorganizzazione funzionale
delle carriere presenti, che per? non introduce sostanziali modificazioni
delle strutture organizzative. Nel complesso della struttura il Corpo
dispone attualmente oltrechè delle Scuole Centrali Antincendi,
anche dell'Istituto Superiore Antincendi (I.S.A.), organismo che si
occupa della formazione e l'aggiornamento ad alto livello del personale,
in particolare nei momenti di passaggio di qualifica, dei corsi di formazione
per Funzionari e aspiranti Dirigenti, dell'espletamento
di prove teoriche nei concorsi e di vari corsi di specializzazione,
costituendo anche un Polo centrale
per i sistemi educativi multimediali, in modo sinergico con Enti ed
Istituzioni di
ricerca universitari ed Industriali, fino a predisporre corsi informativi
per esterni al Corpo e collaborare per l'attuazione di scambi
internazionali. Importante sede di applicazioni pratiche è il
Centro Polifunzionale di Addestramento sito a Montelibretti in località
extraurbana. Nuclei speciali di elicotteristi e sommozzatori rendono
ancor più efficace
l'azione di soccorso verso chiunque ed in ogni luogo colpito da sinistro.
Consistente
è anche la Rete Nazionale per il rilevamento della radioattività,
distribuita su tutto il territorio ed ubicata in "siti" scelti
nelle Sedi di servizio del Corpo Nazionale, dell'Arma dei Carabinieri
e del Corpo Forestale dello Stato. Spetta inoltre al Corpo il compito
di addestrare ed equipaggiare in materia di protezione civile i cittadini
che volontariamente offrono le proprie prestazioni in tali servizi.
La
citata legge 1570 ha investito il Corpo di compiti istituzionali propri
delle Forze di Polizia, confermati successivamente dalla Legge
13.5.1961 n. 469. Norme successive hanno poi attrlla
di ibuito
al personale, a seconda delle funzioni, le qualifiche di Agenti od Ufficiali
di polizia giudiziaria e queAgenti
di pubblica sicurezza. Il Regolamento, tuttora vigente, impone ai Vigili
del
Fuoco di prestare servizio ovunque possano recare soccorso, anche se
non di turno. Con la Legge 24.2.1992 n.
225 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco diviene
componente fondamentale della Protezione Civile, della quale fanno parte
anche le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo forestale dello
Stato, la Croce Rossa italiana, le Organizzazioni di volontariato ecc.
Alla luce dell'opera che i Comandi svolgono nelle rispettive province
nella lotta contro gli incendi, e negli interventi di soccorso, che
vanno dall'abbattimento del muro pericolante alla cattura del folle,
parrebbe che l'attività del Corpo Nazionale sia unicamente la
risultante di quella di tutti i Comandi.
Attualmente
i Vigili del Fuoco in servizio permanente in Italia sono 29 mila, ai
quali vanno aggiunti circa 20 mila vigili volontari.
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